Organismi di partecipazione
Collegio dei Consultori
Il collegio dei consultori è un organismo diocesano, introdotto dal Codice di Diritto Canonico (can. 502), che affianca nell’amministrazione economica della diocesi il Vescovo che, per alcune scelte di particolare rilevanza, ha bisogno del suo consenso. Esso, in caso di sede vacante, nomina l’amministratore diocesano.
Consiglio diocesano per gli Affari Economici (CAED)
In ogni diocesi venga costituito il consiglio per gli affari economici, presieduto dallo stesso Vescovo diocesano o da un suo delegato; esso è composto da almeno tre fedeli, veramente esperti in economia e nel diritto civile ed eminenti per integrità, nominati dal Vescovo.
Can. 492 §1 Codice Diritto Canonico
Consiglio pastorale
In ogni diocesi, se lo suggerisce la situazione pastorale, si costituisca il consiglio pastorale, al quale spetta, sotto l’autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi.
Can. 511 Codice Diritto Canonico
Consiglio presbiteriale
In ogni diocesi si costituisca il consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come il senato del Vescovo; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata.
Can 495 §1 Codice Diritto Canonico